Art. 26.
(Introduzione dell'articolo 168-bis del codice penale).

      1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 168-bis. - (Sospensione del processo con messa alla prova). - Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La sospensione non può essere chiesta nei procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 173-bis del testo

 

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unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, nonché dagli articoli 2621 e 2624 del codice civile.
      La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di una volta.
      L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede».